Decisioni ABF non adempiute

Decisioni ABF non adempiute

Le Disposizioni di Banca d'Italia in materia di "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", alla Sezione VI, paragrafo 4 stabiliscono che ciascun Intermediario provveda alla pubblicazione sul proprio sito internet di apposite informazioni relative agli eventi scatenanti un mancato adempimento ad una Decisione assunta da un Collegio dell'Arbitro Bancario Finanziario oppure una mancata cooperazione al funzionamento complessivo della procedura.

 

Tali adempimenti di pubblicità sussistono anche in caso di inadempimento o mancata cooperazioni parziali.

 

Le Disposizioni prevedono la sussistenza delle casistiche di mancato adempimento qualora un intermediario:

  • non provveda all'esecuzione della prestazione imposta dalla Decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario,
  • non proceda al rimborso del cliente ricorrente dell'importo di € 20,00 richiesto come contributo spese, anche nelle circostanze di accoglimento parziale del ricorso,
  • non provveda al versamento del contributo spese alla Banca d'Italia, anche nelle circostanze di accoglimento parziale del ricorso.

Sussistono invece le casistiche di mancata cooperazione al funzionamento della procedura nelle seguenti circostanze esemplificative:

  • l'intermediario effettua ripetute omissioni nell'invio della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso,
  • l'intermediario non produce la documentazione richiesta dal Collegio,
  • l'intermediario non provvede al versamento dei contributi dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari.

In conformità alle menzionate Disposizioni di Banca d'Italia in materia di "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", la BCC dei Castelli e degli Iblei comunica che non ha adempiuto alla seguente decisione ABF: Decisione n. 002913 del 23 Marzo 2023.