Sospensione del pagamento delle rate dei mutui

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi metereologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani

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Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 5 dicembre 2019, n. 619 (cfr. allegato) pubblicata in G.U. n. 291 del 12-12-2019, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza nel territorio colpito delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani interessato dagli eventi metereologici verificatisi a partire dal mese di settembre 2019.

In particolare, l’art. 5 (“Sospensione dei mutui”) comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento – che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri sopra citata - costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da un’autocertificazione del danno subito, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore di detta Ordinanza, le banche devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca non fornisca tali informazioni nei termini e i contenuti prescritti, sono sospese fino al 21 maggio 2020, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Nel fare rinvio alla documentazione allegata, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

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